19 Sep

Quale è la differenza tra separazione e divorzio? 

Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice.

La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio. 

Quale è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

 Nella separazione consensuale sussiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto. Si ricorre, invece, alla separazione giudiziale in caso di disaccordo. In tale ipotesi la separazione viene pronunciata con sentenza dal Tribunale, che si impone nel determinare le condizioni. Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale) spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di accordo dell'altro coniuge. La procedura si avvia mediante ricorso al Tribunale competente. Si può rifiutare la separazione o divorzio? Nel momento in cui un coniuge propone all'altro una separazione o un divorzio consensuale, questi non è tenuto ad accettare l'accordo. Potrà quindi rifiutarsi di procedere in tal senso, ma non potrà rifiutare la separazione o il divorzio. 


Si può lasciare la casa coniugale prima della separazione? L'allontanamento dalla casa coniugale che avvenga prima della separazione è lecito se è in atto una grave crisi. La legge non impone di continuare la convivenza con il coniuge se la situazione matrimoniale è degenerata e non esistono possibilità di recupero. In presenza di valide motivazioni l’allontanamento dalla casa coniugale è legittimo. Ad esempio, se un marito violento picchia la moglie, o se c’è molta conflittualità tra i coniugi che potrebbe arrecare danni psichici ai figli. 


Ci si può separare in Comune? 

La separazione consensuale in Comune viene fatta di fronte al Sindaco, e non è necessaria la presenza degli avvocati. Si può effettuare se non sono presenti figli minori o maggiorenni non autosufficienti, inoltre non è possibile stabilire la situazione economica e patrimoniale. 

Quando è dovuto l'assegno di mantenimento?

 Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (art. 156 c.c.). L’entità di tale somministrazione, comunemente detta assegno di mantenimento, è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti per chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere autonomamente e per ragioni obiettive. Diversamente dal mantenimento, gli alimenti rappresentano un contributo minimo e indispensabile per consentire di soddisfare i bisogni primari dell'individuo. 

Con quali modalità vengono affidati i figli? 

L'accordo consensuale omologato, o la sentenza, stabiliscono a quale dei coniugi sono affidati i figli, unitamente alle condizioni e all'importo relativo al loro mantenimento a carico del coniuge non affidatario. Per stabilire il coniuge affidatario è irrilevante l'eventuale dichiarazione di addebito, salvo che questa non sia scaturita per cause che riguardino il rapporto con i figli. In sede di separazione è anche possibile l'affidamento congiunto o alternativo, potendosi applicare analogicamente l'art. 6 della L. 898/70 che disciplina l'affidamento dei figli in caso di divorzio. Il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L'obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. 

A quale coniuge viene assegnata la casa coniugale?

 Gli art. 155 c.c. e l'art. 6 L. 898/70, stabiliscono il principio che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al genitore cui vengono affidati i figli, o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età e sino alla loro indipendenza economica, anche a prescindere dalla proprietà della casa. In ogni caso, ai fini dell'assegnazione, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile. L'assegnazione pertanto non è possibile a favore del coniuge non affidatario o in mancanza di figli. In tale ultimo caso la disponibilità dell'abitazione coniugale sarà disciplinata sulla base delle normali regole sulla proprietà e sulla locazione. 

Quanto tempo dalla separazione deve trascorrere prima di chiedere il divorzio? 

In caso di separazione consensuale, il divorzio può essere richiesto dopo 6 mesi, che decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi il Presidente del tribunale, o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In caso di separazione giudiziale, il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte il Presidente del Tribunale. 


Quali aspetti vengono decisi nel procedimento di divorzio? Nel procedimento di divorzio vengono decisi sostanzialmente gli aspetti già trattati in sede di separazione (mantenimento dei figli e del coniuge debole, assegnazione dei figli ecc.). Dunque, si procede con una conferma delle precedenti decisioni oppure con una modifica delle stesse nel caso in cui le condizioni siano mutate nel tempo e richiedano un adeguamento (ad esempio: i redditi dei coniugi, l’età e le esigenze dei figli ecc.). C’è tuttavia una rilevante differenza nell'assegno di mantenimento del coniuge in sede di divorzio (c.d. assegno divorzile).  Infatti, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che tale assegno ha una natura assistenziale verso il coniuge economicamente più debole, ma non anche la funzione di riequilibrare le differenze reddituali tra i due coniugi per continuare a godere del tenore di vita avuto durante il matrimonio. Ciò vuol dire che il coniuge economicamente più debole può richiedere un contributo di mantenimento quando non è economicamente autosufficiente (ad esempio, perché incolpevolmente privo di occupazione lavorativa) e non più anche per compensare la differenza di ricchezza nei confronti dell’ex coniuge, ciò in quanto con il divorzio si va a recidere in modo netto e definitivo il legame coniugale.


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