16 May

GUIDA PRATICA ALLA SUCCESSIONE EREDITARIA

Cos’è 

Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte.

Dal punto di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può essere di due tipi: 

  • successione testamentaria: quando è regolata da un testamento;
  • successione legittima: in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge.

 Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima. A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s’inquadra nell’ambito della cosiddetta successione necessaria. 

IL TESTAMENTO 

Abbiamo detto che quando esiste un valido testamento si apre la successione testamentaria. Il testamento, dunque, è un atto unilaterale – e cioè solo di chi intende disporre dei propri beni – con il quale colui che lo redige esprime le proprie volontà su come attribuire il proprio patrimonio dopo la morte. Nel caso in cui vi siano più testamenti, in linea generale, bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente. Per evitare che si possano creare incertezze sulla volontà del testatore è opportuno che l’ultimo testamento revochi espressamente i precedenti. Se, tuttavia, ciò non avviene si avrà la revoca tacita di tutte le disposizioni del testamento precedente che risultino incompatibili con il testamento successivo. 

Le tipologie di testamento  

Il nostro ordinamento prevede tre diverse tipologie di testamento ordinario: - il testamento pubblico, ovvero per atto di notaio; - il testamento olografo, ovvero per mano dello stesso testatore; - il testamento segreto, che è in parte un atto del testatore e in parte del notaio. È opportuno precisare che tutti i testamenti, a prescindere dalla loro forma, hanno lo stesso valore: è pertanto sufficiente un testamento olografo per revocare un precedente testamento pubblico; il testamento fatto dal notaio ha di fatto lo stesso valore di un testamento olografo. Parleremo solo del testamento pubblico e del testamento olografo, perché sono le due tipologie di testamento nettamente più diffuse.

 Il testamento pubblico 

 Il testamento pubblico viene redatto – alla presenza di due testimoni – direttamente dal notaio il quale provvede a trascrivere le volontà del testatore (il termine “pubblico” quindi non significa che il contenuto del testamento sarà divulgato, ma che sarà redatto da un pubblico ufficiale, il notaio). Come già anticipato, il testamento pubblico ha lo stesso valore, sul piano giuridico, di un testamento olografo e può pertanto essere da questo revocato. Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio, il testamento sarà conservato tra gli atti di ultima volontà ricevuti dal notaio, finché in attività, e successivamente presso l’Archivio Notarile. 

Il testamento olografo  

Il testamento olografo è il testamento redatto direttamente dal testatore. Per essere valido è necessario che sia datato, sottoscritto e soprattutto che l’intero suo contenuto sia scritto di pugno, cioè a mano, dal testatore. Non si possono quindi usare strumenti di scrittura meccanici o elettronici, quali ad esempio la macchina da scrivere o il personal computer, né può essere scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo. Non ci sono requisiti specifici per quanto riguarda il supporto sul quale redigere il testamento (in particolare non è necessario utilizzare carta da bollo o altri supporti con particolari caratteristiche). Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili. È opportuno quindi che, per evitare possibili questioni interpretative della volontà del de cuius, ogni nuovo testamento contenga la dichiarazione espressa di revoca dei testamenti precedenti. A differenza di quanto previsto per il testamento pubblico, per il testamento olografo non esistono modalità obbligatorie per la sua conservazione. Può essere pertanto conservato dallo stesso testatore. Un’esigenza, spesso sentita nella pratica, è quella di evitare che dopo la morte il proprio testamento possa non essere trovato o possa essere alterato o distrutto (magari da un soggetto che, escluso dalla successione testamentaria, sarebbe invece beneficiario nel caso in cui si aprisse la successione legittima). Questa esigenza può essere normalmente soddisfatta mediante il deposito del testamento presso un soggetto di fiducia, spesso un notaio (poiché per la sua pubblicazione bisogna poi rivolgersi proprio a un notaio). 

Come sapere se esiste un testamento  

Nel caso di testamento pubblico, ovvero di deposito fiduciario del testamento olografo presso un notaio, il testamento originale rimarrà agli atti del notaio in attesa della pubblicazione. È buona pratica che il testatore conservi a casa una nota o un appunto affinché i beneficiari delle disposizioni testamentarie siano messi a conoscenza dell’esistenza del testamento e del luogo dove è conservato. Se si ritiene che un soggetto abbia lasciato un testamento pubblico oppure un testamento olografo affidato a un notaio, ma non si sa esattamente presso quale notaio, si potrà fare un’apposita richiesta, accompagnata da un estratto dell’atto di morte, al Consiglio Notarile distrettuale il quale provvederà a diramare la richiesta a tutti i notai del distretto. È opportuno rivolgere la stessa richiesta anche all’Archivio Notarile, che conserva gli atti e i testamenti depositati dai notai che hanno cessato la propria attività. Si può inoltre consultare il Registro Generale dei Testamenti che ha sede presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili di Roma. Il Registro Generale dei Testamenti consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, in Italia o all’estero. LA SUCCESSIONE LEGITTIMA 

La successione legittima - devoluta per legge – si apre solo se non c’è un testamento valido oppure se il testamento non dispone sull’intero patrimonio del defunto, ma solo su singoli determinati beni. In quest’ultimo caso la successione legittima si apre limitatamente alla parte di patrimonio non attribuita per testamento. Il patrimonio del defunto, in caso di successione legittima, viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino a quelli più lontani sino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado l’eredità si devolve a favore dello Stato. Qui di seguito si indicano le quote che spettano ai beneficiari nei casi più comuni. I fratelli e gli ascendenti possono diventare eredi soltanto se il defunto non aveva figli, quindi non sono possibili ipotesi di concorso tra i figli e i fratelli/ascendenti del defunto. 

  • Figli: in assenza di coniuge ai figli spetterà l’intero patrimonio diviso in parti uguali tra loro.
  • Coniuge: in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetterà l’intero patrimonio.
  • Concorso tra figli e coniuge: nel caso di un solo figlio, allo stesso spetta la metà del patrimonio e al coniuge spetta la restante metà. Nel caso di più figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli spettano i restanti due terzi in parti uguali tra loro.
  • Fratelli: i fratelli del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi sia il coniuge, i fratelli e le sorelle succedono nell’intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro (i fratelli unilaterali, peraltro conseguono la metà della quota che conseguono i germani).
  • Genitori: i genitori del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori, o all’unico genitore sopravvissuto, spetterà l’intero patrimonio.
  • Ascendenti: gli ascendenti del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea.
  • Concorso tra genitori e fratelli: se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità), purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà.
  • Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge: al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità) salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.

 L’assunzione della qualità di erede  

Chiamato all’eredità è colui che viene istituito come erede nel testamento (in caso di successione testata) ovvero colui che è ricompreso tra gli eredi secondo le norme di legge (in caso di successione legittima). Il chiamato all’eredità per divenire erede deve accettare l’eredità. L’eredità, pertanto, si acquista con l’accettazione. Il chiamato all’eredità, una volta compiuta l’accettazione, è considerato erede sin dal momento dell’apertura della successione. Detto in altre parole, l’accettazione dell’eredità ha un effetto retroattivo dal momento che nel nostro ordinamento vige il principio per cui non c’è soluzione di continuità tra la situazione giuridica del defunto e quella dei suoi eredi. L’accettazione di eredità può essere espressa oppure tacita. L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione in un atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) di accettare l’eredità o di assumere il titolo di erede, compiuta dal chiamato all’eredità. L’accettazione tacita, la più ricorrente nella prassi, consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. L’esempio più comune è la vendita di un bene ereditario: questo atto comporta l’accettazione tacita di eredità, in quanto presuppone necessariamente una volontà in tal senso. L’acquisto dell’eredità può avvenire, sempre tacitamente, per effetto del possesso dei beni ereditari: infatti, qualora entro tre mesi dall’apertura della successione il chiamato all’eredità, in possesso dei beni ereditari, non proceda all’inventario dell’eredità e alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (vedi paragrafo successivo), lo stesso è considerato, a tutti gli effetti di legge, erede puro e semplice con preclusione di rinuncia all’eredità. A seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè subentrerà – proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi – con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella posizione giuridica del defunto, e dovrà rispondere con il proprio patrimonio anche degli eventuali debiti ereditari. Ne consegue che se le passività sono di valore superiore a quello delle attività, l’erede subirà un pregiudizio patrimoniale, dovendo attingere dal proprio patrimonio personale le risorse per estinguere i debiti ereditari (eredità passiva). L’accettazione di eredità determina pertanto per l’erede la “confusione dei patrimoni”. Per evitare l’effetto della confusione dei patrimoni, il chiamato all’eredità potrà, in alternativa: - rinunciare all’eredità, soluzione preferibile se si ha la ragionevole certezza che l’eredità sia passiva e salvi sempre gli effetti della rappresentazione; -accettare l’eredità con il beneficio di inventario, soluzione invece preferibile se non vi è una assoluta certezza che l’eredità sia passiva ma non si voglia neppure correre il rischio di incorrere nella confusione dei patrimoni. L’accettazione di eredità con beneficio di inventario è uno speciale tipo di accettazione espressa (non esiste l’accettazione tacita con beneficio di inventario) che deve essere compiuta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. In generale l’effetto dell’accettazione con beneficio di inventario è quello di evitare la confusione dei patrimoni; più precisamente si può dire che l’erede con beneficio di inventario: - conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; in tal modo l’erede potrà soddisfare i crediti che aveva nei confronti del defunto; - non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; in tal modo l’erede eviterà un’eredità passiva, estinguendo tutti i pesi che gravano sull’eredità solo con l’attivo dell’asse ereditario senza intaccare il suo patrimonio; - i creditori dell’eredità e i legatari potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario a preferenza – e quindi prima – dei creditori dell’erede. 

LA SUCCESSIONE NECESSARIA: LA C.D. LEGITTIMA 

Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità, legittima, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni. Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile. Qui sotto le quote di legittima e le corrispondenti quote disponibili previste dalla legge:   

  • Figli: in assenza di coniuge, se vi è un solo figlio, allo stesso è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà); in assenza di coniuge, se vi sono più figli, sono loro riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali (quota disponibile = un terzo).
  • Coniuge: in assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà).
  • Concorso tra figli e coniuge: nel caso di un solo un figlio, ad esso è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge è pure riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = un terzo). Nel caso in cui ci siano più figli, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio, ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro (quota disponibile = un quarto).
  • Ascendenti: in assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = due terzi).
  • Concorso tra ascendenti e coniuge: in assenza di figli ma con coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio (quota disponibile = un quarto).
  • Diritto di abitazione e uso del coniuge: al coniuge, anche quando concorre con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano (diritti gravanti sulla quota disponibile).

 È importante evidenziare che la quota di legittima non va calcolata sul valore del patrimonio del defunto al momento della morte, ma sul valore risultante dalla seguente operazione: valore del patrimonio - valore dei debiti del defunto + valore delle donazioni in vita (alla data di apertura della successione).   

La tutela del legittimario  

Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima, per effetto di una disposizione testamentaria e/o di donazioni poste in essere in vita dal defunto, esso può far valere il proprio diritto all’ottenimento dell’intera quota di legittima mediante un’apposita azione giudiziaria, l’azione di riduzione, soggetta al termine di prescrizione di 10 anni. I legittimari possono rinunciare all’azione di riduzione solo dopo la morte del testatore. Se un soggetto dispone di tutto il suo patrimonio con più donazioni, i legittimari che non hanno ricevuto nulla (i legittimari pretermessi) o i legittimari che hanno ricevuto beni di valore inferiore a quello della quota di legittima (i legittimari lesi) non possono rinunciare all’azione di riduzione, vivente il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Tale rinuncia è espressamente vietata dalla legge. L’azione di riduzione va proposta nei confronti dell’erede o del donatario che ha ricevuto beni in eccedenza. Se il donatario ha, nel frattempo, alienato a terzi gli immobili donati, e non ha altri beni nel proprio patrimonio sui quali il legittimario leso possa soddisfare le proprie ragioni, quest’ultimo potrà chiedere ai terzi acquirenti la restituzione del bene a suo tempo donato: questa è l’azione di restituzione. Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in denaro. Di queste problematiche si deve tener conto quando si acquista un immobile pervenuto al venditore per donazione o quando si richiede alla banca un mutuo, per finanziarne l’acquisto, che non viene concesso proprio perché sussistono i rischi sopra evidenziati. L’azione di restituzione, in caso di immobili, può essere intrapresa dal legittimario leso solo se non sono decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. Lo stesso principio vale anche per le ipoteche e per ogni altro vincolo sull’immobile che il donatario abbia iscritto o trascritto sull’immobile donatogli. Se l’azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, le ipoteche e i pesi restano efficaci, fermo restando, però, l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni. 

FAQ

Che diritti ha il coniuge separato? 

Al coniuge separato spettano gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato a meno che la separazione sia stata giudiziale con addebito di colpa. In caso di separazione senza addebito di colpa, come ad esempio nel caso di separazione consensuale, i diritti successori dei coniugi rimangono inalterati anche per quanto riguarda il diritto alla legittima. I diritti successori cessano solo con il divorzio. 

Che diritti ha il coniuge divorziato? 

Dopo il divorzio i diritti successori tra i coniugi vengono meno. Il coniuge divorziato potrà soltanto richiedere al Tribunale un assegno periodico a carico dell’eredità nel caso in cui si trovi in stato di bisogno e sempreché gli fosse già stato riconosciuto il diritto all’assegno in occasione del divorzio. Il Tribunale, nel determinare l’ammontare dell’assegno, terrà conto di una molteplicità di elementi tra cui l’importo delle somme percepite e la gravità dello stato di bisogno, il valore dei beni ereditari, il numero e la qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Su accordo delle parti, coniuge divorziato ed eredi, l’assegno può essere liquidato in un’unica soluzione. Il coniuge divorziato perde il diritto all’assegno se si risposa o cessa lo stato di bisogno. 

Nel caso di comunione ereditaria sui beni del defunto, se non vi è un accordo sulle modalità di liquidazione/divisione, quali sono le soluzioni? Immaginiamo l’ipotesi in cui 3 fratelli siano comproprietari di un appartamento a seguito della successione di un genitore e che non riescano ad accordarsi sulla vendita dell’immobile. In caso di comunione ereditaria – che si ha quando i beni ereditari sono attribuiti agli eredi per quote indivise – le parti possono giungere a un accordo amichevole sulla divisione dei beni o sulla vendita degli stessi, anche a uno dei coeredi. Se non c’è accordo tra le parti, è possibile solo chiedere la divisione in via giudiziale ed eventualmente arrivare a una transazione in corso di causa.

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